Sez. 3, Sentenza n. 1839 del 19/03/1980 (Rv. 405459 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITA - QUESTIONI NUOVE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE NELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITA - QUESTIONI NUOVE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Una deduzione formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale di secondo grado, in violazione del secondo comma dell'art 190 cod proc civ, e legittimamente ignorata dal giudice di appello e, a maggior ragione, non e proponibile in Sede di legittimita, ove non e consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto e di temi di contestazione diversi da quelli proposti nel giudizio di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili di ufficio ovvero, nell'ambito delle questioni trattate, di profili nuovi di diritto da considerarsi compresi nel dibattito perche fondati sugli stessi elementi di fatto gia dedotti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)