Sez. 1, Sentenza n. 4985 del 19/05/1998 (Rv. 515567 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Questioni nuove - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Introduce questione nuova, inammissibile ove proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione, la censura, sotto il profilo dell'omessa motivazione, della sentenza di merito che non avrebbe tenuto conto di circostanza di fatto emergente dalle risultanze probatorie del giudizio di merito, qualora tale circostanza non abbia indotto le parti a richiedere in quella sede l'attribuzione o la negazione di un diritto (nella specie la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione di una sentenza di determinazione dell'indennità di occupazione, inerente la non spettanza dell'indennità per la non avvenuta perdita del possesso da parte del proprietario, trattandosi di fatto che pur risultando da una relazione di c.t.u., non era stato invocato dall'amministrazione nel giudizio di merito ai fini della negazione del diritto, ma solo menzionato in comparsa conclusionale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)