Sez. 2, Sentenza n. 11026 del 18/10/1991 (Rv. 474273 - 01)
Spese giudiziali civili - Compensazione - In genere | Accoglimento della domanda in primo grado - Integrale compensazione delle spese del giudizio - Appello proposto dal convenuto soccombente - Parziale accoglimento - Modifica in senso sfavorevole al convenuto della pronuncia sulle spese giudiziali - Potere del giudice d'appello - Sussistenza - Esclusione - Limiti.
Spese giudiziali civili - Compensazione - In genere
Qualora la sentenza di primo grado, pur accogliendo la domanda, abbia integralmente compensato le spese del relativo giudizio, si deve escludere che il giudice d'appello, aderendo parzialmente al gravame proposto dal convenuto soccombente, ed in difetto d'impugnazione incidentale dell'attore, possa modificare in senso sfavorevole al convenuto medesimo quella pronuncia sulle spese della precedente fase processuale, all'uopo occorrendo un'iniziativa della parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)