Sez. 5, Sentenza n. 23551 del 20/12/2012 (Rv. 624736 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Corrispettivi derivanti da cessioni infragruppo tra società nazionali - Applicazione del criterio del "valore normale" ex art. 9 d.P.R. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
Il criterio del "valore normale", di cui all'art. 9, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nel testo anteriore alla riforma del 2004, nella specie applicabile "ratione temporis"), non è utilizzabile per determinare i ricavi derivanti da cessioni di beni avvenute tra società del medesimo gruppo tutte aventi sede in Italia: sia perché quel criterio è dettato dalla legge solo per le cessioni tra una società nazionale ed una estera, sia perché il suddetto criterio, facendo riferimento ai listini del cedente ed agli "sconti d'uso", presuppone che la cessione sia avvenuta in regime di libera concorrenza, verso soggetti estranei al gruppo di appartenenza del cedente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 4, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)