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Sez. 5, Sentenza n. 7343 del 31/03/2011 (Rv. 617592 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ANAGRAFE TRIBUTARIA - POTERI | Operazioni con società estere infragruppo - Art. 76 d.P.R. n. 917 del 1986 - Valutazione in base al "valore normale" - Rinvio ai criteri contenuti nell'art. 9 del medesimo d.P.R. - Necessità - "Sconti d'uso" ivi previsti - Significato - Sconti praticati a soggetti estranei al proprio gruppo - Limitazione - Sconti praticati a società del gruppo - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617592-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ANAGRAFE TRIBUTARIA - POTERI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la disciplina antielusiva (che regola il cd. "transfer pricing") dettata dall'art. 76, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al "valore normale" dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti, fa rinvio ai criteri fissati dall'art. 9 dello stesso TUIR che, nella seconda parte del comma 4, indica per la determinazione del valore normale dei beni il "riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito beni o servizi tenendo conto degli sconti d'uso", questi ultimi da individuarsi in quelli usualmente praticati sui propri listini per le operazioni concluse in condizioni di libera concorrenza, cioè con soggetti estranei al proprio gruppo economico e non, quindi, nelle riduzioni percentuali del prezzo praticate nei soli rapporti infragruppo (le c.d. "remise").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 4, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 76 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)