Sez. 2, Sentenza n. 24163 del 25/10/2013 (Rv. 628230 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Elezione di domicilio del ricorrente - Modifiche - Requisiti - Conseguenze - Agli effetti della notifica dell'avviso d'udienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, l'elezione di domicilio del ricorrente deve essere contenuta nel ricorso e le sue successive modifiche devono rispettare i requisiti dell'elezione stessa, la quale si configura come specifica dichiarazione "indirizzata" ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel processo (controparti, giudice, cancelliere), sicché il trasferimento della domiciliazione, per avere rilevanza, esige anch'esso una specifica dichiarazione "indirizzata", essendo irrilevante, quindi, agli effetti della notifica dell'avviso dell'udienza da parte del cancelliere della Corte, l'indicazione di un domicilio diverso da quello indicato in ricorso contenuta in atti indirizzati al giudice ed aventi diversa finalità, del cui integrale contenuto la cancelleria non è tenuta a prendere conoscenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)