Sez. 1, Sentenza n. 6508 del 02/04/2004 (Rv. 571950 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Elezione di domicilio del ricorrente - Requisiti - Fattispecie in tema di notifica dell'avviso di udienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, l'elezione di domicilio del ricorrente deve, in primo luogo, essere contenuta nel ricorso, mentre successive modifiche di questa devono rispettare i requisiti della elezione stessa, la quale si configura come specifica dichiarazione "indirizzata" ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel processo (controparti, giudice, cancelliere), con la conseguenza che il trasferimento della domiciliazione, per avere rilevanza, esige anch'esso una specifica dichiarazione indirizzata, e che non è quindi rilevante, agli effetti della notifica dell'avviso dell'udienza da parte del cancelliere della Corte, l'indicazione di un domicilio diverso da quello indicato in ricorso contenuta in atti indirizzati al giudice ed aventi diversa finalità, del cui integrale contenuto la cancelleria non è tenuta a prendere conoscenza. (Nella fattispecie, la S.C. ha considerato rituale la notifica dell'avviso di udienza eseguita presso la cancelleria della Corte medesima, in difetto di elezione di domicilio in Roma, ancorché in un ulteriore "ricorso cautelare" ed in una istanza di sollecita fissazione dell'udienza il ricorrente si fosse, invece, domiciliato in Roma).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)