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Sez. 2, Sentenza n. 802 del 08/02/1986 (Rv. 444340 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - IN GENERE - IMPOSSIBILE O ILLECITO - ONERE PER GLI EREDI DI TRASFERIRE AD UN DETERMINATO SOGGETTO UN BENE NEL CASO DI VENDITA DELLO STESSO - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO O ILLICEITÀ - ESCLUSIONE - TUTELA DEL DESIGNATO.*
Stato
decisa il 1986-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444340-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - IN GENERE - IMPOSSIBILE O ILLECITO - ONERE PER GLI EREDI DI TRASFERIRE AD UN DETERMINATO SOGGETTO UN BENE NEL CASO DI VENDITA DELLO STESSO - CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO O ILLICEITÀ - ESCLUSIONE - TUTELA DEL DESIGNATO.*

L'Onere per gli eredi, in caso di vendita di uno specifico bene compreso nella massa ereditaria di trasferire lo stesso a un determinato soggetto indicato dal testatore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico, né con alcuna norma di legge riguardante i poteri di disposizione del testatore, né in ispecie con il divieto pattizio di alienazione a norma dell'art. 1379 cod. civ., e comporta la Costituzione in favore del designato, di un diritto di prelazione azionabile - in caso d'inosservanza - a termini dell'art. 648 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 648

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)