Sez. 3, Sentenza n. 25052 del 07/11/2013 (Rv. 629104 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - MANCATO | Prelazione attribuita con un onere modale - Efficacia obbligatoria e non reale - Violazione - Rimedi esperibili.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - MANCATO
Il diritto di prelazione attribuito attraverso l'apposizione, in un testamento, di un onere modale non ha efficacia reale, e la sua violazione non comporta un diritto al riscatto ma consente soltanto (nell'ipotesi di inadempimento del "modus")i rimedi di cui all'art. 648 cod. civ. ed il risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 648, Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)