Sez. 6, Sentenza n. 17317 del 17/02/2003 Ud. (dep. 11/04/2003) Rv. 227139 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Passaggio in giudicato della sentenza di condanna in pendenza della procedura de libertate - Automatica caducazione di quest'ultima - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, la procedura incidentale de libertate, concernente un provvedimento privativo della libertà personale, ancora pendente al momento in cui diviene definitiva una pronunzia di condanna, non viene automaticamente caducata per effetto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, in quanto la diversa tipologia della misura in corso rileva ai fini della concedibilità o meno della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad una pronunzia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, adottata dal Tribunale competente ex art. 310 cod. proc. pen. nelle more del passaggio in giudicato della sentenza di condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)