Sez. 1, Sentenza n. 13040 del 23/01/2001 Cc. (dep. 30/03/2001) Rv. 218582 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza alla luce dei principi enunciati nelle decisioni di annullamento del giudice di legittimità - Sopravvenienza di sentenza di condanna - Preclusione - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In tema di provvedimenti de libertate, la sopravvenienza di una sentenza di condanna in ordine agli stessi delitti per i quali sia stata emessa una misura cautelare, esonera il giudice di rinvio dall'esame della situazione indiziaria alla stregua dei principi enunciati nelle decisioni di annullamento pronunciate dalla Corte di cassazione in quanto l'autonomia della decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può spingersi - in conformità anche a quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996 - sino al punto di porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)