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Sez. 1, Sentenza n. 3109 del 11/01/1984 Ud. (dep. 05/04/1984) Rv. 163529 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIVIETO DI REITERAZIONE - ANCHE QUANDO UNA DELLE PRECEDENTI SOSPENSIONI RIGUARDI CONDANNA ALLA SOLA AMMENDA - CONCEDIBILITÀ DEL BENEFICIO PER CONDANNA INTERMEDIA A PENA PECUNIARIA NON SOSPESA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*
Stato
decisa il 1984-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163529-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIVIETO DI REITERAZIONE - ANCHE QUANDO UNA DELLE PRECEDENTI SOSPENSIONI RIGUARDI CONDANNA ALLA SOLA AMMENDA - CONCEDIBILITÀ DEL BENEFICIO PER CONDANNA INTERMEDIA A PENA PECUNIARIA NON SOSPESA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 cod. pen., relativa al divieto di concedere più di due volte il beneficio della sospensione condizionale della pena anche quando una delle precedenti sospensioni sia stata accordata per condanna alla pena della sola ammenda, per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost. Rispetto a chi può fruirne per aver riportato una condanna intermedia a pena pecuniaria non sospesa. Non sussiste, infatti, disparità di trattamento nei confronti di chi non abbia fruito del beneficio, poiché per questi detto giudizio è stato espresso una sola volta, mentre, anche se le due precedenti sospensioni sono relative a condanna alla sola ammenda, il giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta del reo si è per due volte dimostrato errato. (V mass n 161011; (V mass n 148060; (V mass n 147464; (V mass n 147269; (V mass n 089803).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)