Sez. 2, Sentenza n. 2491 del 18/03/1999 (Rv. 524269 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI | Configurabilità - Requisiti.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI
Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale solo quando all'esito di indagini istituzionalmente riservate al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti soprattutto della natura dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto, con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo da una generica necessità prospettata durante le trattative quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)