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Sez. 1, Sentenza n. 32763 del 16/12/2024 (Rv. 673359-02)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Presentazione della domanda durante il periodo di trattenimento presso il CPR -
Stato
decisa il 2024-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673359-02

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Contrasto con la normativa eurounitaria - Esclusione - Ragioni.

L'art. 6, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e, segnatamente, con l'art. 8 della direttiva 2013/33/UE, trattandosi di norma che consente il trattenimento del richiedente asilo secondario, in conformità con quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. d), della suddetta direttiva, finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo, al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio.

Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)