Sez. 1 - , Ordinanza n. 30166 del 31/10/2023 (Rv. 669187 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Trattenimento nel CPR in attesa dell’espulsione - Presentazione della domanda di protezione internazionale - Nuovo trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 - Convalida del trattenimento - Valutazione incidentale della legittimità del provvedimento espulsivo - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ove il cittadino straniero, già presente in un CPR in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, nel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, del medesimo decreto, il giudice è tenuto a verificare la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura, giacché, in difetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento, convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente asilo può essere disposto soltanto in presenza delle diverse condizioni previste dall'art. 6, comma 2, dello stesso decreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che, in sede di c.d. riconvalida, aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni svolte dalla difesa del richiedente protezione in merito all'asserita illegittimità del respingimento differito).
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)