Sez. 1, Sentenza n. 1275 del 23/04/1969 (Rv. 339931 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - RICHIESTA - LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE - MORTE DELLA PARTE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - RICHIESTA - LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE - MORTE DELLA PARTE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO - INSUSSISTENZA.*
Poiche la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, va fatta ad istanza di parte, deve escludersi che, dopo la morte della parte che aveva conferito il mandato, il procuratore possa assumere un'iniziativa processuale, che compete ormai esclusivamente all'erede o al procuratore di questo, giacche non solo non ricorre l'esigenza di tutelare la buona fede dell'altra parte ignara dell'evento - dato che l'atto tende proprio a limitare i diritti di essa -, ma ricorre per contro l'opposta esigenza che la suddetta iniziativa, importando una valutazione di opportunita, sia presa dall'interessato e non dal procuratore della parte defunta. (V. 1634-68, massima n.333414 695-68, massime n.331899 e 331900).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)