diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2963 del 24/07/1976 (Rv. 381723 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - RICHIESTA - LEGITTIMAZIONE - MORTE DELLA PARTE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381723-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - RICHIESTA - LEGITTIMAZIONE - MORTE DELLA PARTE - LEGITTIMAZIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

E invalida la notificazione della sentenza effettuata dal procuratore della parte vittoriosa, dopo che questa sia deceduta e senza che il procuratore stesso abbia ricevuto il mandato dagli eredi, in quanto la sopravvivenza della procura ad litem alla morte del mandante non puo superare i limiti in cui e circoscritta dalla legge, ed e fuori di tale ambito la notificazione della sentenza, che e rimessa alla discrezionale iniziativa dell'interessato - che, dopo la morte della parte, e l'erede - senza che ricorra la esigenza di tutela della buona fede della controparte ignara dell'evento, esigenza che fa ritenere, viceversa, valida la notificazione della sentenza 'al' procuratore costituito della parte defunta. (V 1275/69, mass n 339931).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)