Sez. 2, Sentenza n. 1867 del 26/05/1969 (Rv. 340999 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL LAVORATORE DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RINUNCIA AL DIRITTO DI IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA - EFFETTI - IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA DELLA RINUNCIA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL LAVORATORE DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RINUNCIA AL DIRITTO DI IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA - EFFETTI - IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA DELLA RINUNCIA - IRRILEVANZA.*
La dichiarazione, rilasciata dopo la cessazione del rapporto di lavoro, dal prestatore d'opera, di non aver null'altro a pretendere in ordine al rapporto medesimo, importa rinuncia al diritto di impugnare il licenziamento, con l'effetto conseguenziale di una definitiva ed irretrattabile Estinzione del rapporto di lavoro. L'impugnazione di tale dichiarazione, eseguita nel termine di cui all'art.2113 cod. civ. , non rende invalida tale rinuncia, poiche la stabilita e la conservazione del posto, concretandosi in un semplice interesse del prestatore d'opera, non rientrano in quella categoria di diritti indisponibili per la cui salvaguardia e stata dettata la normativa di cui al citato art.2113.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)