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Sez. L - , Ordinanza n. 16312 del 18/06/2019 (Rv. 654238 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Dipendenti degli enti locali - Art. 7 della l. n. 65 del 1986 - Istituzione del corpo di polizia municipale - Condizioni e presupposti - Applicabilità della norma ai comuni di piccole dimensioni - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654238-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di personale degli enti locali, l'art. 7 della l. n. 65 del 1986, che disciplina le condizioni per l'istituzione del corpo di polizia municipale, si applica esclusivamente alle realtà territoriali più estese, dovendosi escludere che la norma - ancorata al tassativo presupposto che il servizio sia svolto da almeno sette addetti - sia applicabile in via analogica ai comuni di piccole dimensioni, per i quali trova invece applicazione il d.lgs. n. 267 del 2000 che, nell'abrogare la l. n. 142 del 1990, ha attribuito alla potestà regolamentare degli enti territoriali l'ordinamento degli uffici e del personale, precisando peraltro, all'art. 89, comma 2, che detta potestà deve essere esercitata tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, senza dunque la possibilità, per il datore di lavoro pubblico, di modificare unilateralmente la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del dipendente di un comune con due soli addetti alla polizia municipale, che lamentava di essere stato privato del ruolo di coordinatore dei vigili urbani in precedenza ricoperto).

Riferimenti normativi: Legge 07/03/1986 num. 65 art. 7, Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Preleggi art. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 88, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 89 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)