Sez. L, Sentenza n. 16580 del 15/07/2010 (Rv. 614980 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Dipendenti degli enti locali - Art. 7 della legge n. 65 del 1986 - Istituzione del corpo di polizia municipale - Condizioni e presupposti - Applicabilità della norma ai comuni di piccole dimensioni - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di personale degli enti locali, l'art. 7 della legge n. 65 del 1986, che disciplina le condizioni per l'istituzione del corpo di polizia municipale, si applica esclusivamente alle realtà territoriali più estese, dovendosi escludere, quanto ai comuni di piccole dimensioni, non solo che la norma - ancorata al tassativo presupposto che il servizio sia svolto da almeno sette addetti - sia suscettibile di interpretazione estensiva, ma anche che possa farsi ricorso all'analogia, atteso che, per dette realtà territoriali, trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 51 della legge n. 142 del 1990 che contiene disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e del personale.
Riferimenti normativi: Legge 07/03/1986 num. 65 art. 7, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 51, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)