Sez. 1, Sentenza n. 25363 del 29/11/2006 (Rv. 593278 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Questione di legittimità costituzionale proposta al giudice di merito - Assenza di notivà della questione - Censurato vizio di motivazione - Richiamo alle censure per "relationem" - Contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
È inammissibile, perché in violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca il difetto di motivazione del giudice di merito in ordine all'assenza di novità delle censure di incostituzionalità rispetto a precedenti arresti della Corte costituzionale, con generico richiamo "per relationem" di tali nuovi motivi, senza minimamente specificarne (attraverso, semmai, la loro integrale trascrizione) il reale ed effettivo contenuto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)