Sez. 1, Sentenza n. 656 del 17/01/2003 (Rv. 559848 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO | Conseguenze - Negativa valutazione del giudice di merito circa la rilevanza e la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale - Ricorso per cassazione contenente censure in ordine a tale valutazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la negativa valutazione che il giudice di merito abbia compiuto circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, attesi, da un canto, il carattere meramente ordinatorio del provvedimento (essendo il relativo potere decisorio riservato alla Corte costituzionale) e, dall'altro, la autonoma riproponibilità della stessa questione in ogni stato e grado di giudizio (e, dunque, anche in sede di legittimità).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 137
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)