Sez. 1, Sentenza n. 11127 del 16/07/2003 (Rv. 565130 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Termine di trenta giorni "ex" art. 19 legge n. 865 del 1971 - Carattere perentorio - Configurabilità - Conseguenze - Rispetto del termine - Controllo in sede di legittimità - Esame diretto degli atti processuali - Effettuazione - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971 per la proposizione dell'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la cui applicazione ha per indefettibile presupposto l'esistenza di una rituale notificazione del decreto di esproprio, riveste carattere perentorio, onde dalla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della medesima opposizione. La questione relativa alla tempestività di tale opposizione (e, quindi, all'accertamento del rispetto del termine all'uopo fissato a pena di decadenza) attiene al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale dell'azione, e detto controllo rientra tra i poteri officiosi del giudice, esercitabili in ogni stato e grado del giudizio, risultando suscettibile di venire effettuato, in sede di legittimità, mediante l'esame diretto degli atti.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)