Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 25/06/1998 (Rv. 516743 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Termine di trenta giorni ex art. 19 legge n. 865 del 1971 - Carattere perentorio - Configurabilità - Conseguenza - Inammissibilità dell'opposizione - Tardività della notificazione dell'opposizione addebitabile all'ufficiale notificante o ad un sopravvenuto mutamento della sede dell'espropriante - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971 per l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, ha carattere perentorio e l'inammissibilità dell'opposizione proposta dopo la scadenza di esso si verifica indipendentemente dal fatto che la tardività della notificazione sia addebitabile all'ufficiale notificante, ovvero ad un sopravvenuto mutamento della sede dell'espropriante (rispetto a quella da esso indicata al momento dell'adozione del decreto di espropriazione o degli altri atti della procedura), in quanto tale indicazione di per sè non implica elezione di domicilio ai fini processuali.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)