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Sez. 3, Sentenza n. 7221 del 18/05/1998 Ud. (dep. 17/06/1998) Rv. 211201 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarico in vasche a tenuta stagna - Successiva immissione in uno dei corpi recettori vietati - Autorizzazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211201-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento quando risulti accertato in modo irrefutabile che lo scarico senza autorizzazione termina in uno dei corpi recettori, in modo diretto o indiretto, è possibile configurare la contravvenzione di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319. Ciò anche quando il refluo, dopo essere stato conferito in una vasca o pozzo a tenuta stagna, si immetta in uno dei corpi recettori vietati.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)