diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8642 del 28/01/2021 Cc. (dep. 03/03/2021) Rv. 280763 - 01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Appello - Pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Sospensione dei termini - Richiesta di trattazione del procedimento di primo grado proposta da imputato detenuto - Conseguente non sospensione dei termini per impugnare - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280763-01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento di primo grado formulata ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dall'imputato detenuto, comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare la sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione del giudice distrettuale che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)