Sez. 6 - , Sentenza n. 27213 del 17/09/2020 Cc. (dep. 30/09/2020) Rv. 279662 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello cautelare - pandemia da Covid-19 - Disciplina emergenziale - Richiesta di trattazione del procedimento - Conseguente non sospensione dei termini per impugnare - Estensione anche al successivo ricorso per cassazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento di riesame, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett.b), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, sicchè è tardivo il ricorso per cassazione proposto oltre l'ordinario termine di cui all'art. 311 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito della manifestazione di interesse alla trattazione espressa dalla parte mediante la rinuncia alla sospensione prevista dalla disciplina emergenziale, non è consentito limitare gli effetti di tale scelta ad un solo segmento del procedimento cautelare).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)