Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10545 del 25/06/2012 (Rv. 623252 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Domanda di concordato preventivo - Trasferimento della sede dell'impresa nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa - Applicabilità dell'art. 9, comma 2, legge fall. - Conseguenze - Rilevanza della ubicazione della sede effettiva - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
Ai fini della determinazione del tribunale territorialmente competente a conoscere della domanda di concordato preventivo, non rileva il trasferimento della sede legale avvenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa, atteso il disposto dell'art. 9, secondo comma, legge fall., il quale è applicabile anche a tale domanda, restando altresì irrilevante che non si tratti di trasferimento meramente fittizio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)