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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15440 del 13/07/2011 (Rv. 619158 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Procedure di fallimento e di ammissione al concordato preventivo dinanzi a tribunali diversi - Conflitto virtuale positivo di competenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Riforma della legge fallimentare - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619158-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Il regolamento di competenza d'ufficio in caso di conflitto virtuale positivo può essere proposto anche in caso di ammissione al concordato preventivo dinanzi ad un tribunale diverso da quello avanti al quale è stata presentata istanza di fallimento, posto che la detta ammissione non comporta l'improcedibilità di quest'ultima domanda, dovendosi pregiudizialmente risolvere il problema della competenza ai sensi dell'art. 9 legge fall.. Tale principio non è stato modificato dalla riforma della legge fallimentare, non potendo ritenersi che, per effetto di quest'ultima, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo determini l'improcedibilità di qualsiasi istanza di fallimento, non essendo ciò espressamente previsto dalla medesima normativa e risultando, comunque, pregiudiziali la questione della competenza; né tali conclusioni mutano, allorché sia - come nella specie - nel frattempo dichiarato il fallimento da parte del tribunale preventivamente adito con la procedura di concordato preventivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)