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Sez. L - , Sentenza n. 6346 del 25/02/2022 (Rv. 664007 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità - Contribuzione figurativa a carico dell’INPS - Condizioni - Iscrizione nelle liste di mobilità - Limiti temporali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664007-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE

Per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell'INPS sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro.

Costituzione art. 38, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 19, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 2, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 10, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/08/1997 num. 280 art. 3, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)