Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 06/05/1966 (Rv. 322309 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - IN GENERE - CONCLUSIONE DI UNA VENDITA IMMOBILIARE CON SCRITTURA PRIVATA - PREVISIONE DELLA STIPULA IN FORMA PUBBLICA - CONTRATTO PRELIMINARE - INSUSSISTENZA - MANCATA REDAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE PROPOSTA DAL COMPRATORE - NECESSITA DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE - IN GENERE - CONCLUSIONE DI UNA VENDITA IMMOBILIARE CON SCRITTURA PRIVATA - PREVISIONE DELLA STIPULA IN FORMA PUBBLICA - CONTRATTO PRELIMINARE - INSUSSISTENZA - MANCATA REDAZIONE DELL'ATTO PUBBLICO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE PROPOSTA DAL COMPRATORE - NECESSITA DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - ESCLUSIONE.*
La prevista stipulazione in Forma pubblica del contratto di vendita immobiliare concluso mediante scrittura privata non vale a trasformare il negozio, che le parti abbiano inteso concludere come compravendita definitiva, in un contratto preliminare. In tale ipotesi non e applicabile la disposizione dell'art 2932 cod civ. pertanto, se, essendo mancata la stipulazione in Forma pubblica, e chiesto dal compratore l'accertamento dell'avvenuto trasferimento di proprieta dell'immobile in base al contratto gia perfetto di compravendita, il giudice non puo, in difetto di ogni richiesta del venditore, subordinare tale pronuncia, se la ravvisi dovuta in base agli Atti, al previo pagamento del residuo prezzo non domandato in giudizio. (conforme alla prima parte della massima 1493'64; 2725'63; 1999'58)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)