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Sez. 1, Sentenza n. 1132 del 20/04/1971 (Rv. 351223 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - CLAUSOLA RELATIVA - CONTRATTO PRELIMINARE - INSUSSISTENZA - INADEMPIMENTO DEL RELATIVO OBBLIGO D'UNO DEI CONTRAENTI - AZIONE ESPERIBILE PER LO ADEMPIMENTO.*
Stato
decisa il 1971-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351223-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO - CLAUSOLA RELATIVA - CONTRATTO PRELIMINARE - INSUSSISTENZA - INADEMPIMENTO DEL RELATIVO OBBLIGO D'UNO DEI CONTRAENTI - AZIONE ESPERIBILE PER LO ADEMPIMENTO.*

In caso di compravendita conclusa a mezzo di scrittura privata, lo Obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento, non converte in contratto preliminare il negozio che le parti hanno concluso come definitivo. In tale ipotesi, non essendo applicabile la disposizione dell'art 2932 cod civ, l'interesse a realizzare la Forma pubblica del contratto, nel caso di rifiuto o resistenza di una delle parti, puo essere soddisfatto, anche ai fini della trascrizione, mediante un'Azione di mero accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprieta, senza bisogno di chiedere espressamente il previo accertamento giudiziale delle sottoscrizioni. (V 1149'66, mass n 322309' 2708'66, mass n 325162' 1471'69, mass n 340282).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)