Sez. L, Sentenza n. 2052 del 28/03/1984 (Rv. 434116 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - BANDO DI CONCORSO - CLAUSOLA DI FAVORE PER I CONCORRENTI CON RESIDENZA NEL COMUNE DI DESTINAZIONE - NULLITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - BANDO DI CONCORSO - CLAUSOLA DI FAVORE PER I CONCORRENTI CON RESIDENZA NEL COMUNE DI DESTINAZIONE - NULLITÀ.*
La clausola di un bando di concorso per l'assunzione (nella specie, presso l'ENEL) di lavoratori subordinati, con rapporto soggetto alla comune disciplina contrattuale, in forza della quale costituisca titolo preferenziale la residenza del concorrente nel comune di destinazione, è nulla per violazione di norme imperative quali: lo art. 4 cost. Che tutela il diritto al lavoro come libertà fondamentale della persona umana, anche sotto il profilo di legittime scelte individuali circa il modo di esecuzione dell'attività lavorativa; l'art. 35 cost. Che, essendo inteso a promuovere la uguaglianza sostanziale dei lavoratori, non tollera che la libera fissazione della residenza possa risolversi in un ostacolo alla scelta del lavoro; l'art. 8 della legge n. 300 del 1970 la cui ratio impedisce che possa valere come condizione negativa per l'assunzione qualsiasi elemento estraneo alle attitudini professionali. (V 4056/83, mass n 429011; (V 6452/79, mass n 403185; (V 972/78, mass n 390310; (V 111/67; (V 61/65; (V 105/63, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)