Sez. L, Sentenza n. 972 del 25/02/1978 (Rv. 390310 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE - CLAUSOLA DISPONENTE IL DIVIETO DI ASSUNZIONE PER I POSSESSORI DI TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO - NULLITA.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE - CLAUSOLA DISPONENTE IL DIVIETO DI ASSUNZIONE PER I POSSESSORI DI TITOLO DI STUDIO SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO - NULLITA.*
La clausola - contenuta in un bando di concorso per l'assunzione di dipendenti dell'ENEL - disponente il divieto di partecipazione, e quindi di assunzione, per coloro che siano forniti di un titolo di studio superiore a quello richiesto, e nulla per contrarieta a norme imperative. Essa infatti contrasta con il diritto soggettivo di raggiungere i gradi piu alti negli studi, di cui all'art 34 cost, con il principio secondo cui l'iniziativa economica privata non puo esplicarsi in contrasto con la liberta e la dignita umana (esprimentisi anche nel diritto allo studio), di cui all'art 41 cost, con il diritto al lavoro, di cui agli artt 1, 4, 35, primo comma, cost, ed infine col divieto di discriminare i lavoratori, anche in Sede di assunzione, secondo criteri estranei alle attitudini professionali, di cui agli artt 8 e 10 dello statuto dei lavoratori.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 4, Costituzione art. 34, Costituzione art. 35, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)