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Sez. 2, Sentenza n. 1473 del 18/05/1971 (Rv. 351778 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - IN GENERE - FONDAMENTO RISPETTIVO DELL'APERTURA DI LUCI E DELL'APERTURA DI VEDUTE.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351778-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - IN GENERE - FONDAMENTO RISPETTIVO DELL'APERTURA DI LUCI E DELL'APERTURA DI VEDUTE.*

L'apertura di luci rappresenta, di norma, l'Esercizio di una mera facolta del diritto di proprieta (art 901 cod civ), onde ne e consentita l'apertura quale che sia la distanza dall'altrui fondo (art 903 cod civ), avendo il vicino il diritto di chiuderle in caso di costruzione in appoggio o in aderenza al muro ove sono praticate (art 904 cod civ), a meno che non trattisi di finestre lucifere eccezionalmente aperte jure servitutis. Le vedute hanno, invece, normalmente la loro fonte in un rapporto di servitu, anche se e ammessa, con l'osservanza di determinate condizioni, l'apertura di finestre iure proprietatis (art 905 cod civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 903

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)