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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1002 del 14/01/2022 (Rv. 663612 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Compravendita immobiliare - Prezzo di cessione non inferiore al valore catastale ex art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rettifica dell'imposta - Presupposti - Limiti.
Stato
decisa il 2022-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663612-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

In tema di IVA, in caso di cessione di beni immobili, ai fini della determinazione della base imponibile, l'art. 15 del d.l. n. 41 del 1995, conv. dalla l. n. 85 del 1995, applicabile "ratione temporis", deve essere interpretato nel senso che qualora il corrispettivo indicato nell'atto di

del 1986, può essere emesso avviso di rettifica unicamente nel caso in cui il prezzo reale risulti da un documento scritto, non essendo ammissibile la prova per presunzioni.

Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 15, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)