Sez. 3, Sentenza n. 6985 del 08/05/2003 (Rv. 562754 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione del danno morale - Criteri equitativi - Applicabilità - Obbligo di motivazione del giudice di merito - Configurabilità - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La liquidazione del danno morale può avvenire soltanto in base a criteri equitativi. Ne consegue che il giudice del merito, nel motivare tale liquidazione, non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali ha formato il proprio convincimento, ma è sufficiente che dimostri di aver tenuto presente tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)