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Sez. 3, Sentenza n. 2677 del 11/03/1998 (Rv. 513569 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione del danno morale - Criteri equitativi - Applicabilità - Obbligo di motivazione del giudice di merito - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513569-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

La liquidazione del danno morale può avvenire soltanto in base a criteri equitativi. Ne consegue che il giudice del merito, nel motivare tale liquidazione, non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali ha formato il proprio convincimento, ma è sufficiente che dimostri di avere tenuto presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)