Sez. 3, Sentenza n. 3324 del 16/10/1968 (Rv. 336330 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE- POSSIBILI FINALITA DELLA CHIAMATA DA PARTE DEL CONVENUTO - ESTENSIONE DELLA DOMANDA DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE- POSSIBILI FINALITA DELLA CHIAMATA DA PARTE DEL CONVENUTO - ESTENSIONE DELLA DOMANDA DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO.*
Con la chiamata del terzo nel giudizio il convenuto puo tendere sia ad ottenere soltanto di essere rilevato indenne dalle conseguenze della lite, sia anche ad ottenere declaratoria di responsabilita esclusiva del chiamato, con la propria conseguente liberazione verso l'istante. In tal seconda ipotesi, non occorre che l'attore estenda la domanda di condanna al terzo, in quanto, essendo la causa comune al convenuto, e al terzo per la comunanza dell'oggetto e della causa petendi, entrambi assumano, nei confronti dell'attore, veste di litisconsorti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)