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Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 11/07/1972 (Rv. 359719 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - DOMANDA DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DELL'INTERVENTORE - NOVITA - ESCLUSIONE - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA - ACCOGLIMENTO - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359719-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE - DOMANDA DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DELL'INTERVENTORE - NOVITA - ESCLUSIONE - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - AMMISSIBILITA - ACCOGLIMENTO - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Se non puo pronunziarsi la condanna dell'interventore a favore dell' attore, ove questi non l'abbia voluta, tuttavia la domanda nei confronti del chiamato in causa puo essere anche implicita e comunque non puo essere mai considerata domanda nuova. In conseguenza, anche se l'attore formuli esplicitamente la domanda di condanna dell'interventore per la prima volta in Sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, il giudice che accoglie la domanda non viola gli artt 99 e 163 cod proc civ e neppure incorre nel vizio di extrapetizione. (V 2029'69, mass n 341278; 3324'68, mass n 336330).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)