diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 812 del 08/02/1986 (Rv. 444346 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELLA PERSONA A RICHIESTA DELLA QUALE VIENE ESEGUITA LA NOTIFICA - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444346-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELLA PERSONA A RICHIESTA DELLA QUALE VIENE ESEGUITA LA NOTIFICA - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - CONDIZIONI.*

La mancata indicazione della persona a richiesta della quale viene eseguita la notifica dell'atto processuale importa la nullità della notificazione soltanto nel caso in cui non possa desumersi dallo stesso atto processuale, che sia la persona ad istanza della quale sia stata eseguita la notifica. (V 3836/84, mass n 435787; (V 4907/83, mass n 429795).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)