Sez. 1 - , Ordinanza n. 14050 del 21/05/2021 (Rv. 661372 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Compenso del professionista attestatore - Attestazione negativa - Relazione sintetica - Liquidazione del compenso in misura ridotta a quella contrattualmente stabilita - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, è legittimo il provvedimento con il quale il tribunale determini il compenso dovuto al professionista attestatore in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita, allorché accerti un adempimento solo parziale della prestazione stabilita, come avviene nel caso in cui il professionista, verificata l'inattendibilità dei dati e la non fattibilità del piano, anziché elaborare un'attestazione negativa si limiti a presentare un parere sintetico sull'insussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura.
Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)