Sez. 1 - , Ordinanza n. 7974 del 30/03/2018 (Rv. 648115 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Compenso del professionista - Erogazione dell’intero corrispettivo pattuito a prescindere dal completamento dell’opera professionale - Esclusione - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, in caso di mancato completamento della prestazione avente ad oggetto l'assistenza resa da un legale nella procedura, in virtù della correlazione tra pattuizione negoziale e corrispettivo di cui all'art. 2233, comma 2, c.c., e tenuto conto della causa concreta di detta pattuizione, il credito del professionista deve essere determinato sulla base di un criterio di corrispettività, ovvero valutando la reale consistenza della prestazione compiuta, attesa la nullità parziale della clausola che preveda l'insindacabilità della quantificazione (c.d. compenso a forfait).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585, Cod. Civ. art. 2233 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)