Sez. 2, Sentenza n. 6700 del 16/07/1994 (Rv. 487416 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - In genere | Ricorso al procedimento per decreto ex art. 633 cod. proc. civ. - Competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito - Esclusione.
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - In genere
In tema di liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari dovuti all'avvocato o al procuratore legale dal proprio cliente, la competenza appartiene al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo solo nel caso in cui l'avvocato (o il procuratore) intenda seguire la procedura di cui all'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 e non nel caso di ricorso al procedimento per decreto di cui all'art. 633 cod. proc. civ., in cui la competenza deve essere, invece, determinata secondo gli ordinari criteri.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)