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Sez. 3, Sentenza n. 6793 del 16/06/1995 (Rv. 492887 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Pagamento di somme da parte dell'assicuratore agli enti di cui all'art. 28 commi primo e secondo, della legge n. 990 del 1969 - Liberazione dell'assicuratore nei confronti del danneggiato.
Stato
decisa il 1995-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492887-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

L'assicuratore della responsabilità civile che esegue nei confronti degli enti indicati dai commi primo e secondo, dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 il pagamento di somme cui quegli enti hanno diritto, è, in misura corrispondente, liberato dall'obbligazione di pagare l'indennità di assicurazione che egli ha nei confronti del danneggiato, senza che tale liberazione sia sottoposta a particolari condizioni, la cui osservanza è, invece, prescritta perché il pagamento dell'indennità fatto al danneggiato liberi l'assicuratore dall'obbligazione che gli deriva dalla legge nei confronti degli stessi enti indicati dal citato art. 28.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)