Sez. 3, Sentenza n. 1975 del 24/02/1998 (Rv. 512981 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Pagamento di somme all'ente gestore di assicurazioni sociali da parte dell'assicuratore - Necessaria partecipazione dell'ente al giudizio pendente tra danneggiato e assicuratore - Insussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
Nè dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, né dall'art. 11 cod. proc. civ. o dai principi generali si ricavano elementi che possano far ritenere che l'ente gestore dell'assicurazione sociale, una volta pendente controversia giudiziaria tra il danneggiato da una parte e il danneggiante e l'assicuratore di questo dall'altra, non possa conseguire quanto "ex lege" spettantegli se non intervenendo nel giudizio pendente (la S.C., nell'affermare il principio riportato, ha ritenuto che non sussisteva contrasto con le sentenze n. 5641 del 1981 e n. 1094 del 1991, in quanto, nella specie, a seguito della surroga, l'Inail aveva ottenuto il pagamento dall'ente assicuratore anteriormente alla decisione).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)