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Sez. L, Sentenza n. 4500 del 09/10/1978 (Rv. 394169 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - CONFUTAZIONE DETTAGLIATA DELLE CENSURE DELLE PARTI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394169-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - CONFUTAZIONE DETTAGLIATA DELLE CENSURE DELLE PARTI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il giudice del merito, quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non e tenuto a confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti. Quando, pero, le critiche mosse alla consulenza sono tali che, se fondate, condurrebbero a soluzione diversa da quella proposta, il medesimo giudice non adempie all'Obbligo della motivazione, se, per confutarle, si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente. (Conf 2816/76, mass n 381561).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)