Sez. 2, Sentenza n. 2816 del 16/07/1976 (Rv. 381561 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - SPECIFICO RIESAME - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - PRECISE CENSURE DELLE PARTI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - SPECIFICO RIESAME - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - PRECISE CENSURE DELLE PARTI.*
Il giudice del merito, quando segue il parere del consulente d'ufficio circa la soluzione di una determinata questione di indole tecnica, non e tenuto ad un analitico riesame dell'elaborato peritale, ne ad indicare le ragioni per le quali ritiene di accogliere le conclusioni del consulente medesimo. Invece, egli ha dovere di motivare dettagliatamente quando avverso la consulenza di ufficio siano state mosse dalle parti precise argomentazioni critiche, tali da determinare - ove fondate - un giudizio diverso dal parere espresso dal consulente, ma per la verificazione di questa ipotesi in Sede di controllo di legittimita e indispensabile che in ricorso siano indicati specificamente gli argomenti critici 'sorvolatì dal giudice di merito, affinche possa apprezzarne la decisorieta. (V 2231/71, mass n 353036; (V 3339/69, mass n 343339; (V 2090/68, mass n 334230; (V 1092/67, mass n 327477).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)