Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24846 del 05/12/2016 (Rv. 641930 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti del consumatore - Requisito soggettivo di applicabilità del "foro del consumatore" - Contratto autonomo di garanzia - Riferibilità del requisito suddetto all'obbligazione del garante - Esclusione - Ragioni.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In presenza di un contratto autonomo di garanzia, è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore anche in punto di competenza, in quanto, pure in tale evenienza, come nel contratto di fideiussione, l’obbligazione del garante è funzionale rispetto a quella garantita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)