Sez. 1, Sentenza n. 1962 del 03/07/1989 Cc. (dep. 15/07/1989) Rv. 181863 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RAGIONI COMMESSE AL "PERICULUM LIBERTATIS" - INDIVIDUAZIONE NELL'ART. 253 COD. PROC. PEN., SOSTITUITO DALL'ART. 13 LEGGE 330/1988.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RAGIONI COMMESSE AL "PERICULUM LIBERTATIS" - INDIVIDUAZIONE NELL'ART. 253 COD. PROC. PEN., SOSTITUITO DALL'ART. 13 LEGGE 330/1988.*
Le esigenze che impongono la custodia cautelare (nella sua duplice Forma della detenzione in carcere o degli arresti domiciliari) o le misure di coercizione alternative, sono individuate nell'art. 253 cod. proc. pen. (nel testo novellato dalla legge n. 330/88), il quale prescrive che esse siano valutate in termini di concretezza e aderenza alla specifica situazione processuale, alle circostanze del fatto e alla personalità dell'imputato desunta da dati obiettivi e significativi. La valutazione, poi, deve tenere conto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, sostanzialmente richiamati dal citato articolo e formulati esplicitamente dagli artt. 254 bis e 278 cod. proc. pen. e che sono alla base del sistema introdotto con la novella n. 330/88 e si ripropongono anche negli artt. 277 e 282 cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 05/08/1988 num. 330 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)